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Il TAR del Lazio boccia Fioroni: illegittimi i crediti scolastici per l’ora di religioneLAICITA' - Con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l'annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall'allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e la partecipazione "a pieno titolo" agli scrutini da parte degli insegnanti di religione. Motiva ancora la sentenza che l'interpretazione data dal Ministero dell'Istruzione "ha portato all'adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini d'esame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all'insegnamento della religione cattolica". Il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che "sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico", la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento dell'insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata. "In una società democratica" ha affermato il TAR, "certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali". A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che "lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell'assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto "noto", non può conferire ad una determinata confessione una posizione "dominante" - e quindi una indiscriminata tutela ed un'evidentissima netta poziorità - violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza in defettibilmente ogni ordinamento democratico moderno", infatti "qualsiasi religione- per sua natura - non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti". 8 agosto 2009 LE ASSOCIAZIONI PROMOTORI DEI RICORSI Fonte: UAAR11/08/2009 10:53:24 |
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