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L'appello di Giovanni Valentino - padre separato

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di Giovanni Valentino:

 RAI 1 

“ UNO MATTINA ”

Mercoledì 7 gennaio 2009 -  ore 8,00 ÷ 9,00

 Un papà separato si rivolge al suo paese di origine, Aiello Calabro, con la speranza di coinvolgere tutti i suoi concittadini nella lotta per la giusta applicazione della Legge 54/2006 (c.d. dell’Affidamento Condiviso) e l’affermazione del “Principio di Legalità” minato dall’evidente incostituzionalità degli articoli 342 bis e 342 ter della Legge 154/2001

 

C’era una volta un papà che aveva un meraviglioso rapporto con il suo bambino. C’era una volta …………… perché adesso non c’è più.  La mamma infatti, non potendo accettare l’idea che il compagno avesse deciso di porre fine al rapporto matrimoniale, decise di spezzare quel legame naturale fondato sull’amore presentando, ai danni di quest’ultimo, la più classica delle false denunce, quella per Maltrattamenti in Famiglia, per ottenere evidenti vantaggi in sede di separazione (affidamento esclusivo del minore e addebitamento della separazione). Vorrei ricordare  che il 95 % delle denunce presentate dalle mogli a carico dei mariti risulta essere falsa – Fonte: Centro Documentazione Falsi Abusi sui Minori - www.falsiabusi.it  ) Conseguenze: allontanamento immediato del marito dalla casa coniugale e divieto assoluto, per almeno 6 mesi, di frequentare i luoghi frequentati anche dalla moglie.  La nuova legge 54/2006 c.d. dell’Affidamento Condiviso prevede il ricorso all’affidamento esclusivo solo nei particolarissimi casi in cui il rapporto con un genitore configura un rischio per il minore. In Italia, in controtendenza rispetto agli altri paesi europei, si preferisce far pagare immediatamente un prezzo altissimo al papà e, soprattutto, al bambino accettando anche il rischio concreto di far pagare le conseguenze, successivamente, anche alla mamma ( e quindi di nuovo al bimbo ), per  effetto della falsa denuncia, pur di non prendere in considerazione, fin da subito, quest’ultima ipotesi e procedere con una analisi più approfondita garantendo, con un certo grado di continuità, l’equilibrio del rapporto padre-figlio come indicato dalla Legge 54/2006 e dalla Convenzione di New York.

Questa assurda possibilità viene offerta alle donne, come dimostrano le statistiche, dagli articoli 342 bis e ter della legge 154/2001 ( Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ).  Oggi, infatti, qualunque coniuge o convivente può essere allontanato da casa propria per sei mesi e anche più, indipendentemente dalla sussistenza di alternative abitative, non sulla base della commissione di fatti illeciti specifici, ma soltanto di una sua generica condotta lesiva dell’integrità fisica o morale ovvero della libertà del coniuge”  che si può anche configurare nella reazione verbale di un padre esasperato dai comportamenti di moglie e suocera che pretendevano di prendere possesso esclusivo ed immediato  dell’abitazione e del bambino senza attendere le decisioni del giudice. Si tratta di provvedimenti che sparano sul mucchio e condannano, insieme ai veri colpevoli, tanti padri innocenti, vittime delle false denunce di mamme che hanno perso o non hanno mai conosciuto il senso della maternità.  A causa dell’assoluta genericità del concetto di Condotta lesiva introdotto dal legislatore, di cui si parla in questi articoli di legge, potrebbero rientrare in essa, e vi assicuro che vi rientrano, comportamenti che non costituiscono nemmeno reato ed è quello che sta accadendo appunto in Italia.  Il giudice civile può dunque intervenire con una discrezionalità amplissima, arrivando a  provvedimenti  motivati sulla base di osservazioni assolutamente generiche in grado,però, di produrre effetti devastanti per la libertà individuale ed invasivi forse più di una condanna penale.

 

Per questi motivi, molti specialisti del settore ritengono, ormai da tempo, che gli articoli 342 bis e ter del codice civile siano fortemente sospetti di incostituzionalità, rispetto, quantomeno, ad alcuni  articoli della Costituzione, quali

·         art. 24 (diritto alla difesa in giudizio)

·         art. 29 (diritti della famiglia e diritto all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi),

·         art. 30 (diritto e dovere ad educare i figli);

·         art. 111 comma 2° (giusto processo, diritto al contraddittorio e alla parità tra le parti).

Fin dal lontano 1966, peraltro, la Corte Costituzionale ( sentenze n. 26/1966 e n. 61/1969), ha precisato che il principio di legalità è soddisfatto soltanto quando è una legge ad indicare i contenuti ed i limiti superati i quali deve seguire la pena”.  I non meglio definiti  comportamenti configuranti la c.d. Condotta Lesiva permettono invece al giudice di decidere, in modo assolutamente arbitrario e sulla base anche di semplici indizi, se il rapporto fra un padre e un figlio deve continuare ad esistere oppure debba essere interrotto. Ai comportamenti senza senso di tali mamme si devono poi aggiungere gli errori dei consulenti tecnici che spesso influenzano pesantemente le perizie. Con esplicito riferimento al caso specifico si tenga presente che, il Sign. Valentino, è stato invitato (ovvero obbligato), ad accettare l’assurda proposta del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice) che prevedeva un incontro con il proprio bambino ma solo a pagamento (in quanto le limitate risorse del Comune di Roma, non permettavano più il ricorso agli assistenti sociali), affidando il compito di garantire questi incontri ad un Assistente Sociale privato che non sarebbe stato tenuto a redigere alcuna relazione, non avrebbe dovuto dichiarare le relative entrate e avrebbe rinunciato all’incarico qualora il papà avesse deciso di accettare di parlare davanti alle telecamere della RAI.  Incredibile !!!!  Ma il CTU non avrebbe dovuto garantire gli incontri padre–figlio tenendo presente il Principio della Bigenitorialità così come affermato dal Giudice in sede di conferimento dell’incarico fino a quando le informazioni non sarebbero divenute qualitativamente idonee a trarre una conclusione ?

Infine emerge con forza il pregiudizio sessista del ragionamento di quel giudice che ha fretta di precisare che, in presenza di false accuse da parte della moglie, vi saranno conseguenze anche per quest’ultima, in quanto equivale a sostenere che la parola di una donna, che, a suo dire, è stata maltrattata, goda ormai di una sorta di corsia preferenziale davanti ai giudici monocratici come se alla figura maschile fosse irrimediabilmente associata la naturale propensione alla violenza. Un semplice litigio con il partner non può trasformarsi in pretesto per chiederne l’allontanamento dalla casa familiare.

 

 

Mercoledì 7 gennaio 2009, fra le ore 8,00 e le ore 9,30 circa del mattino, nel corso della trasmissione televisiva UNO MATTINA saranno mandate in onda le interviste concesse dalla nonna paterna, Rosina Valentino e dal papà Giovanni Valentino.
In studio, in diretta,  Maria Bisegna, Presidente dell’Associazione Nonni Genitori di Padri Separati. 

 

 

genitori.JPG

Papà, quando vieni a prendermi ?

Frase pronunciata realmente dal bambino a distanza di qualche settimana dal provvedimento di allontanamento del papà.

Riportiamo questo bambino ad Aiello. Dai suoi nonni, dai suoi cuginetti, dai suoi zii.

 

 

 

Roma 04/01/2009 

 

 

 

 

Giovanni Valentino

gio.valentino@gmail.com

Associazione nonni genitori di padri separati

 

04/01/2009
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