AIELLO CALABRO – Per via di un cavo telefonico, così dicono gli operatori delle Telecom, la linea telefonica, su alcune utenze del nostro comune, ha registrato svariati malfunzionamenti tra l’ultima settimana di giugno e i primi giorni del mese di luglio. Culminando con la totale assenza di linea dal 4 al 8 luglio.
Solo giorno 9 luglio tutto il sistema è tornato a funzionare correttamente. Molti avevano contattato il servizio di assistenza della Telecom (187) per segnalare i guasti, anche per più volte.
Ora che il problema è stato risolto, chi lo volesse, ha diritto a chiedere un rimborso sul canone telefonico per via dei ritardi nelle riparazioni del guasto.
La procedura più semplice per la richiesta del risarcimento è quella di contattare il centro assistenza (187) parlando quindi con un operatore della contabilità (dopo aver inserito il proprio numero premere 4 e poi 3) chiedendo di inoltrare una pratica per il disservizio (dal 24/6 al 8/7) ricordando che avevate segnalato il guasto e che non è stato risolto per tempo.
In caso l’operatore non dovesse procedere alla segnalazione vi consiglio di ripetere l’operazione e parlare con un altro operatore.
Vi riporto il testo del D.M. 197 del 08/05/1997, che a mio avviso dovrebbe essere proprio al caso nostro:
Art. 15. Segnalazione guasti - Riparazioni
comma 1 - Il gestore garantisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.
comma 2 - Il gestore si impegna a riparare i guasti entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente riparati.
comma 3 - L'obbligo di intervento del gestore decorre dal momento in cui esso viene informato dell'esistenza del guasto e riguarda il collegamento telefonico fino al punto d'accesso dell'abbonato alla rete telefonica.
comma 4 - Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal medesimo.
comma 5 - Nel caso in cui il gestore ripari il guasto in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.
Art. 39. Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti
comma 1 - Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il cambiamento del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli articoli 5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento mensile per ogni due giorni lavorativi di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
comma 2 - Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile
o comunque ascrivibile all'abbonato.